Altri rapporti di lavoro

Nuove figure di lavoratori si affacciano sul mercato del credito e nuovi prodotti di finanziamento sono costantemente elaborati per venire incontro al mercato del lavoro che cambia. Nei casi di lavoro parasubordinato, di contratto a progetto e di lavoro occasionale si può avere libero accesso ai prestiti personali ed alle carte di credito.

Lavoro parasubordinato

Il dinamismo della realtà produttiva, l'emergere sul mercato di nuove imprese, nuove tecnologie, nuovi modelli di organizzazione del lavoro, hanno determinato un sempre maggiore decentramento delle attività lavorative.
La c.d. terziarizzazione dei servizi d'impresa ha favorito l'affermazione e lo sviluppo di nuovi soggetti economici e nuove figure professionali (società satellite, cooperative, lavoratori autonomi, consulenti, professionisti, studi di progettazione, agenti ecc).

In tale quadro si colloca anche la figura della collaborazione coordinata e continuativa (c.d. parasubordinazione) definita, sia pure genericamente, dall' art. 409, n. 3, c.p.c., che riconduce tale istituto ai «rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato».

La natura autonoma del rapporto di agenzia non è incompatibile con la soggezione dell' attività lavorativa dell'agente a direttive, istruzioni, e controlli più o meno penetranti (in relazione alla natura dell' attività ed all'interesse del proponente, ne con l'obbligo di visitare e istruire altri collaboratori e/o di riferire quotidianamente al proponente), ne con l'obbligo del proponente medesimo di rimborsare talune spese sostenute dall'agente (Cass. 27 agosto 2001, n. 11264).

Data l'indeterminatezza della categoria in esame, la giurisprudenza, ai fini dell'affermazione delle competenze del giudice del lavoro per l'applicabilità della normativa sulle controversie individuali di lavoro, ha stabilito nelle varie sentenze che si sono succedute nel tempo i requisiti essenziali ed imprescindibili per l'esatta qualificazione della fattispecie in oggetto, identificandoli nella prevalente personalità, nella continuità e nel coordinamento (Cass. 19 maggio 1994, n. 4918; Cass. 9 settembre 1995, n. 9550; Cass. 19 agosto 1996, n. 7625).

  • Prevalente personalità: per individuare tale elemento occorre avere riguardo non soltanto alla quantità, ma anche alla qualità dell'opera prestata; la preminenza (anche se non l'esclusività) dell'opera del titolare rispetto all'eventuale utilizzazione del lavoro altrui; la dimensione contenuta delle strutture organizzative del prestatore e la semplicità della forma giuridica (ditta individuale o society semplice).
  • Continuità: tale carattere si ravvisa quando la prestazione duri nel tempo, con conseguente esclusione di attività occasionale, sporadica, estemporanea. Contestualmente alla durata nel tempo viene presa in considerazione la natura dell'incarico.
  • Coordinamento: tale carattere consiste nella connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nella organizzazione aziendale o, più in generale, come connessione con le finalità perseguite dal committente caratterizzate dall' ingerenza di quest' ultimo nell' attività del prestatore dalle direttive dello stesso, pur compatibili con l'autonomia professionale del lavoratore (Pret. Milano, 11 giugno 1998).

Sulla base di tali presupposti la giurisprudenza ha ricondotto alla parasubordinazione il rapporto tra medico e ASL in regime di convenzionamento (Cass. S.U. 2 marzo 1987, n. 2131); il rapporto tra gestore dell'impianto stradale per la distribuzione del carburante e il proprietario dell'impianto e/o le società petrolifere (Cass. 23 gennaio 1990, n. 392); il rapporto tra tecnico allenatore e associazione sportiva (Pret. Bari, 26 maggio 1993); il rapporto tra Comune e direttore artistico - amministrativo di manifestazione musicale (Cass. 11 maggio 1987, n. 4353); il rapporto di conduzione tecnico-amministrativa di un'azienda agricola (Cass. 21 ottobre 1992, n. 11495); il rapporto tra associato in partecipazione e associante, purché il rapporto si configuri (Cass. 23 maggio 1992, n. 6206); la direzione di complessi lavori di potenziamento degli impianti di un acquedotto (Cass. 4 settembre 1990, n. 9135); il contratto di scrittura artistica (Cass. 4 febbraio 1992, n. 1172); l'attività del familiare a beneficio dell'impresa familiare (Cass. 22 febbraio 1990, n. 1342).

Requisiti del rapporto di lavoro parasubordinato

Ai fini del rapporto di parasubordinazione - che I'art. 409, n. 3, c.p.c. assoggetta al rito del lavoro - si richiedono la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con ('attività concorrente del destinatario; la prima - la quale è ravvisabile anche quando si tratti di prestazione unica, ma richiedente una attività prolungata - implica, in caso di unicità dell' opus, una interazione fra le parti dopo la conclusione del contratto non limitata al momenti dell'accettazione dell'opera e del versamento del corrispettivo; mentre la seconda consiste nella connessione funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario della prestazione (sia questi imprenditore o meno), sicché l''opus realizzato rappresenti il risultato della loro collaborazione (Cass. 30 dicembre 1999, n. 14722).

Contratto a progetto

Con l'introduzione del contratto "a progetto", l'art. 61, comma 1, D.Lgs. 276/2003 ha stabilito che, ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, o fasi di esso determinati dal committente o gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione di risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l' esecuzione dell' attività lavorativa.

In mancanza di individuazione di uno specifico progetto o programma, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono considerati rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Lavori occasionali e lavori occasionali di tipo accessorio

Si tratta di due diverse tipologie contrattuali.

Il lavoro occasionale e una particolare tipologia di rapporto contrattuale per il quale, data la limitata portata economica che lo caratterizza, non necessariamente deve essere ricondotto a un progetto.

II lavoro occasionale di tipo accessorio e invece la fattispecie descritta dagli art. 70 e ss. del D.Lgs. 276/2003, che si riferisce solo alle attività svolte da alcuni particolari soggetti.