I contratti aziendali si rifanno spesso ai contratti collettivi di lavoro stipulati tramite le organizzazioni sindacali. I contratti possono essere stipulati verbalmente ma in casi specifici prevedono obbligatoriamente la forma scritta. Chi ha un contratto di lavoro può accedere più facilmente a diverse forme di finanziamento, come la cessione del quinto, i prestiti personali, le carte di credito revolving e i mutui acquisto casa o ristrutturazione.
Nozione di contratto aziendale
II contratto collettivo aziendale non consiste nella somma di più contratti individuali, ma in un atto di autonomia negoziale generalizzato. Tale contratto riguarda una collettività di lavoratori considerati indistintamente e non identificati in maniera soggettiva con il contratto stesso. Queste tipologie di contratto vengono stipulate tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori che cercano di realizzare una disciplina uniforme nell'interesse collettivo dei lavoratori stessi.
L’accordo che viene stipulato tra il datore di lavoro ed il lavoratore è un contratto individuale che si rifà ai contratti collettivi. Non ha quindi bisogno della partecipazione di rappresentanti sindacali proprio perché si rifà alla volontà emersa durante le precedenti assemblee tra sindacati e datori di lavoro. Tale contratto, per la parte economica, deve rispettare l’articolo 36 della Costituzione, la cui violazione, deve essere accertata assumendo come parametro il contratto collettivo applicabile al settore lavorativo considerato (Cass. 9 marzo 1999, n. 2022).
Chi lavora può accedere facilmente a diverse forme di finanziamento. Le più comuni sono i prestiti personali e le carte di credito. Inoltre, i lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato o part-time, siano essi dipendenti pubblici o privati, possono usufruire anche della cessione del quinto dello stipendio.
Forma del contratto
Il contratto individuale di lavoro può essere stipulato anche verbalmente. In casi determinati tuttavia la legge ed i contratti collettivi prevedono la forma scritta, che può riguardare tutto itl contratto o solo alcuni elementi di esso.
Il contratto deve avere la forma scritta obbligatoria:
- quando l'assunzione e fatta a tempo determinato (D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368) limitatamente alla clausola relativa alla durata, altrimenti il contratto si reputa a tempo indeterminato;
- per l'assunzione di impiegati, secondo quanto stabilito da diversi contratti collettivi di categoria;
- per l'arruolamento di personale marittimo, salvo per l'equipaggio delle navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate (vedi Codice della naviga-zione);
- per i lavoratori occupati a part-time (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61); e per i contratti di reinserimento (art. 20, legge 223/91);
- contratto di formazione e lavoro (ora sostituito dal contratto di inserimento - art. 54, D.Lgs. 276/2003);
- clausola the prevede il periodo di prova. In questo caso occorre formalizzare non solo la durata della prova, ma anche la mansione svolta (Cass. 8 novembre 1996, n. 9769);
- contratto di somministrazione (art. 21, c. 1, D.Lgs. 276/2003); contratto di lavoro intermittente (art. 35, c. 1, D.Lgs. 276/2003); contratto di lavoro ripartito (art. 42, c. 1, D.Lgs. 276/2003);
- contratto di apprendistato (art. 48, c. 3, lett. a), D.Lgs. 276/2003); contratto di lavoro a progetto (art. 62, c. 1, D.Lgs. 276/2003).