Il part-time

Il lavoratore assunto a part-time può accedere facilmente a vari prodotti di finanziamento. Può richiedere prestiti personali ed usufruire delle carte di credito. Anche la cessione del quinto dello stipendio è uno tra i finanziamenti più vantaggiosi per questa categoria di lavoratori (se trattasi di part-time orizzontale).

Il contratto di lavoro part-time

Grazie all’autonomia contrattuale prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva, datore di lavoro e lavoratore possono stabilire il contenuto del contratto di lavoro subordinato secondo le loro esigenze. Ciò deve in ogni caso avvenire rispettando anche i limiti posti in atto dalla legge stessa.

Il lavoratore spesso ha l’esigenza di avere più tempo a disposizione per dedicarsi alla famiglia, alla cura dei figli o ad altre necessità. La società ha sempre più bisogno di creare nuove forme di lavoro dirette volte a facilitare l'ingresso dei giovani e l'uscita dei meno giovani. Un decreto legislativo tiene conto di queste esigenze e propone degli incentivi ai datori di lavoro. Tale decreto è il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 in attuazione della direttiva 97/81/CE, modificato e corretto dal D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100.

II part-time o contratto a tempo parziale costituisce una delle modalità in cui può essere configurato il contratto di lavoro subordinato (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato in riferimento alla legge 368/2001).

Il D.Lgs. 276/2003 ha introdotto alcune modifiche al part-time. Viene conferito maggiore autonomia negoziale alle parti, e vengono diminuiti alcuni vincoli imposti dal legislatore all'introduzione di clausole flessibili.

La circolare del Ministero del Lavoro 18 marzo 2004, n. 9 ha illustrato le novità più significative delle modifiche operate dalla normativa del 2003, in un raffronto comparativo con la disciplina previgente (D.Lgs. 61/2000).

La parzialità che caratterizza questa figura contrattuale è riferita all'orario di lavoro, il quale viene svolto in misura inferiore a quello normale così come stabilito dall'art. 3, c. 1, D.Lgs. 66/2003.

La legge prevede la distribuzione del lavoro secondo diversi archi temporali:

  • nel part-time di tipo orizzontale la riduzione dell'orario avviene in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
  • nel part-time di tipo verticale l' attività lavorativa avviene a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati della settimana, del mese o dell' anno;
  • nel part-time di tipo misto si ha una combinazione delle due precedenti tipologie. La contrattazione collettiva non ha più una funzione «autorizzativa» quale presupposto imprescindibile per la stipula di questa tipologia contrattuale; il suo compito viene limitato alla determinazione delle condizioni e delle modalità della prestazione. I contratti collettivi possono inoltre prevedere, per specifiche figure o livelli professionali, modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 1, c. 3, D.Lgs. 61/2000, come modificato dall'art. 46, c. 1 lett. a), D.Lgs. 276/2003.

Fonti del contratto a tempo parziale sono i CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati, nonché i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ex art. 19, legge 300/1970 con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato.

La stipulazione del contratto deve avvenire in forma scritta. Il datore di lavoro deve inoltre dame comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente inviandone copia entro i 30 giorni successive alla stipula.

Nel contratto devono essere messi ben in evidenza l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all' anno. I contratti collettivi applicati dal datore di lavoro interessato possono comunque prevedere clausole elastiche relativamente alla collocazione temporale della prestazione lavorativa.

La giurisprudenza ha escluso il potere del datore di lavoro di variare unilateralmente l'orario del part-time, anche nell'ipotesi in cui tale potere sia stato autorizzato da una contrattazione collettiva aziendale (Cass. 17 marzo 2003, n. 3898).

L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto di indicazione della durata e di collocazione dettagliata dell’orario non comporta la nullità del contratto part-time. Qualora sia stata omessa nel contratto la durata della prestazione lavorativa, il lavoratore ha diritto a richiedere che venga dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Tale sussistenza viene pienamente riconosciuta a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale.

Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa part-time facendo riferimento ai contratti collettivi. Se questi non sono previsti dalla legge, il giudice deve tenere conto delle esigenze sia del datore di lavoro e del lavoratore. Deve quindi considerare anche le responsabilità familiari del lavoratore interessato e la sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto di lavoro a tempo parziale mediante lo svolgimento di altre attività.

Per quanto riguarda il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto a dei risarcimenti. Gli viene elargita sia la retribuzione dovuta sia un corrispettivo, da valutare, relativo ad eventuali danni subiti. Dopo la sentenza, le parti possono concordare clausole elastiche e flessibili che si riferiscono al periodo successivo di svolgimento del lavoro. Tali clausole vanno messe per iscritto. Anziché rivolgersi all’autorità giudiziaria, lavoratore e datore di lavoro possono risolvere le controversie mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 46, c. 4, D.Lgs. 276/2003).

Prestiti per lavoratori part time

Anche un lavoratore part-time può ottenere un prestito, diversi istituti di credito erogano il finanziamento anche a chi percepisce una busta paga part time. Naturalmente è più semplice ottenere un prestito con contratto part time indeterminato, rispetto a chi richiede un prestito con contratto part time determinato.

Ci sono comunque alcune condizioni da rispettare per poter ottenere un prestito con contratto part time: ad esempio la busta paga non deve essere sotto i 500 euro. Il lavoratore part-time, anche se a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione inferiore rispetto a chi lavora più ore e quindi potrà richiedere dei prestiti personali di importo decisamente più basso.

Uno degli strumenti finanziari più utilizzati per venire incontro a chi richiede un finanziamento con busta paga part time è la cessione del quinto dello stipendio.

In quasi tutti gli altri casi è molto probabile che venga richiesto l'intervento di un garante con un reddito solido e dimostrabile.